L’obbligo dell’avviso di garanzia non opera nel procedimento disciplinare avanti al COA

Le attività preliminari svolte dal COA a seguito della segnalazione di fatti da valutarsi al fine di stabilirne l’eventuale rilevanza disciplinare non costituiscono atti del procedimento disciplinare in quanto anteriori all’inizio dello stesso, e rispetto ad essi non sussiste quindi l’obbligo di darne comunicazione all’incolpando ai sensi dell’art. 47 R.D. n. 37/1934, che si riferisce infatti alla successiva delibera di apertura del procedimento e formulazione del capo di incolpazione.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. MARIANI MARINI), sentenza del 15 ottobre 2012, n. 147

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sez. Unite, 5 ottobre 2007, n. 20843.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 147 del 15 Ottobre 2012 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Siena, delibera del 09 Dicembre 2010 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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