Lo jus superveniens non si applica alla prescrizione dell’azione disciplinare

In materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati, l’art. 65, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel prevedere, con riferimento alla nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, che le norme contenute nel nuovo codice deontologico si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli all’incolpato, riguarda esclusivamente la successione nel tempo delle norme del previgente e del nuovo codice deontologico. Ne consegue che per l’istituto della prescrizione, la cui fonte è legale e non deontologica, resta operante il criterio generale dell’irretroattività delle norme in tema di sanzioni amministrative, sicché è inapplicabile lo jus superveniens introdotto con l’art. 56, comma 3, della legge n. 247/12.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Logrieco), sentenza n. 92 del 4 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 92 del 04 Ottobre 2019 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 15 Dicembre 2014 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 29177 del 21 Dicembre 2020 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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