L’istituto della rimessione in termini opera anche nel procedimento disciplinare

L’istituto della rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc) ha una connotazione di carattere generale e, come tale, trova in astratto applicazione anche nella fase di gravame dinanzi al CNF, ricorrendone i presupposti, ovvero una causa di forza maggiore o caso fortuito, giacché il concetto di non imputabilità deve presentare il carattere dell’assolutezza, non essendo sufficiente la prova di una impossibilità relativa, quale potrebbe essere la semplice difficoltà dell’adempimento o il ricorrere di un equivoco, evitabile con l’ordinaria diligenza, anche in ossequio ai doveri di diligenza e competenza imposti all’avvocato dai principi generali del CDF (Nel caso di specie, la richiesta di rimessione in termini riguardava l’impugnazione della decisione disciplinare proposta a mezzo difensore non cassazionista. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha respinto l’istanza in parola e quindi dichiarato l’inammissibilità del gravame).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei), sentenza n. 97 del 8 ottobre 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 97 del 08 Ottobre 2019 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Padova, delibera del 26 Maggio 2014 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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