L’iscrizione all’albo (sezione speciale) degli avvocati di enti pubblici successivamente privatizzati

In relazione alla trasformazione di enti pubblici in società per azioni (nella specie: una Cassa di risparmio), l’applicazione (in base al D.L. n. 198 del 1993, convertito nella legge n. 292 del 1993, che ha altresì fatto salvi gli effetti di precedenti disposizioni di legge) della norma contenuta nell’art. 3, secondo comma, della legge n. 218 del 1990 – che, a favore dei dipendenti, fa salvi “i diritti acquisiti, gli effetti speciali e quelli rivenienti dalla originaria natura pubblica dell’ente di appartenenza” – comporta solo per gli avvocati cosiddetti interni il diritto di mantenere l’iscrizione nell’elenco speciale dell’albo degli avvocati, con relativa facoltà di rappresentare e difendere in giudizio la società per azioni in cui l’ente pubblico s’è trasformato ed alle cui dipendenze ora si trovano, e non anche per coloro che, pur essendo alle dipendenze dell’ente prima dell’entrata in vigore della legge n. 218 citata, non abbiano conseguito – a quella data – l’iscrizione all’albo degli avvocati nella posizione speciale di dipendenti dell’ente pubblico (principio affermato in relazione a persona abilitata alla professione ma non iscritta all’albo speciale ed addetta ad un Ufficio interno denominato “Servizio Segreteria Generale e Legale”).

Cassazione Civile, sentenza del 26 luglio 2004, n. 13974, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Di Nanni LF- P.M. Martone A (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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