L’informazione sull’esercizio dell’attività professionale deve essere la più chiara possibile

La tutela dei soggetti a cui si rivolgono le informazioni sull’esercizio dell’attività professionale impone la maggior chiarezza possibile (seppur mediante l’uso di formule succinte), ma l’eventuale genericità dell’indicazione non può da sola comportare un giudizio di responsabilità disciplinare, specie qualora emergano indizi sulla buona fede dell’incolpato (Nel caso di specie, l’incolpazione riguardava la frase “Assistenza Legale per Tutti”, affissa all’ingresso dello studio legale del professionista, ma da questo subito rimossa a seguito della contestazione dell’addebito da parte del Consiglio territoriale di appartenenza).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Savi), sentenza del 7 marzo 2016, n. 30

NOTA:
In arg. cfr. Consiglio nazionale forense (rel. Picchioni), parere 26 marzo 2014, n. 12.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 30 del 07 Marzo 2016 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 28 Maggio 2012 (censura)
Giurisprudenza CNF

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