L’indebito trattenimento di somme erogate dalla controparte al professionista in favore del cliente in esecuzione di un provvedimento giudiziale

L’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa: soltanto la prova del valido (rectius, specifico e dettagliato) consenso prestato dal cliente può costituire ipotesi di lecita compensazione, che peraltro non esonera il professionista dall’obbligo di rendiconto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pasqualin), sentenza del 25 novembre 2014, n. 171

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Naz. Forense, 20 aprile 2011, n. 53.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 25 Novembre 2014 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Bari, delibera del 30 Giugno 2010 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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