L’inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi

Il comportamento dell’avvocato deve essere adeguato al prestigio della classe forense, che impone comportamenti individuali ispirati a valori positivi, immuni da ogni possibile giudizio di biasimo, etico, civile o morale. Conseguentemente, commette e consuma illecito deontologico l’avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi (art. 64 cdf) e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l’affidamento dei terzi nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull’immagine della classe forense (Nel caso di specie l’inadempimento dell’avvocato riguardava il pagamento dei canoni di un contratto di locazione, che aveva dato luogo ad un procedimento per convalida di sfratto).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Virgintino), sentenza n. 194 del 15 ottobre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 194 del 15 Ottobre 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Messina, delibera del 02 Marzo 2018 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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