L’inadempimento al mandato professionale (e le false rassicurazioni al cliente)

Integra inadempimento deontologicamente rilevante al mandato (art. 26 ncdf già art. 38 cdf) e violazione doveri di probità, dignità e decoro (art. 9 ncdf, già artt. 5 e 8 cdf) la condotta dell’avvocato che, dopo aver accettato incarichi difensivi ed aver ricevuto dal cliente somme a titolo di anticipi sulle relative competenze, abbia omesso di dare esecuzione al mandato professionale ed abbia fornito all’assistito, a seguito delle sue ripetute richieste, false indicazioni circa lo stato delle cause (Nel caso di specie, il professionista era stato incaricato di agire in sede civile nei confronti dei responsabili della morte della figlia. Successivamente, l’avvocato consegnava al cliente un atto di citazione, rassicurandolo della imminente pubblicazione della sentenza, sebbene la causa di risarcimento non fosse stata in realtà mai instaurata. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare aggravata della sospensione dall’esercizio professionale per mesi quattro).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 24 novembre 2017, n. 187

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 187 del 24 Novembre 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Cremona, delibera del 03 Dicembre 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment