L’impugnazione delle sentenza del CNF per difetto di motivazione

Le decisioni del Consiglio nazionale forense, ricorribili per cassazione a norma dell’art. 56 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, quante volte il motivo di ricorso prospetti non un vizio di applicazione di norme di diritto sostanziale o processuale, ma un vizio di difetto di motivazione, sono suscettibili di sindacato da parte della corte di Cassazione, in base all’art. 111 Cost., solo in quanto la motivazione manchi affatto o non si presenti logicamente ricostruibile o sia priva di congruenza logica rispetto ai fatti accertati dal giudice quali risultano dalla decisione impugnata.

Cassazione Civile, sentenza del 26 gennaio 1998, n. 764, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Roselli F- P.M. Dettori P (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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