L’impugnazione delle comunicazioni del COA va fatta davanti al Giudice amministrativo

Le delibere dei locali Consigli dell’ordine degli avvocati che dispongono dar corso alle comunicazioni dei provvedimenti di radiazione dall’albo professionale o di sospensione dall’esercizio della professione, previste dall’art. 46 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, non costituiscono pronunce rese in materia disciplinare nei confronti degli avvocati, sicché la loro impugnazione, al pari di quella delle comunicazioni che ne seguono, rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo e non del Consiglio nazionale forense. (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 31 dicembre 2007)

Cassazione Civile, sez. Unite, 15 dicembre 2008, n. 29293- Pres. PRESTIPINO Giovanni- Est. ODDO Massimo- P.M. MARTONE Antonio

Giurisprudenza Cassazione

Related Articles

0 Comment