L’impugnazione della decisione disciplinare presuppone soccombenza

L’interesse ad impugnare la decisione del Consiglio dell’Ordine territoriale deve essere desunto dall’utilità giuridica che dall’eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e si ricollega, pertanto, ad una soccombenza, anche parziale, nel precedente giudizio, in difetto della quale l’impugnazione è inammissibile (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del C.d.O. Monza, 27 maggio 2009).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. MARIANI MARINI, rel. PISANO), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 3

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 3 del 30 Gennaio 2012 (respinge) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Monza, delibera del 27 Maggio 2009 (assoluzione)
Giurisprudenza CNF

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