L’illecito disciplinare prescinde dalla produzione concreta di un danno risarcibile

Sul piano disciplinare a nulla rileva il fatto che le condotte deontologicamente scorrette non abbiano provocato un pregiudizio al cliente, atteso che i doveri gravanti sul professionista prescindono dalla produzione del danno, attenendo all’onorabilità ed al rispetto che gli iscritti devono a se stessi ed alla classe alla quale appartengono.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Masi), sentenza del 25 maggio 2018, n. 60

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Siotto), sentenza del 1° dicembre 2017, n. 194, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 24 luglio 2014, n. 103, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 2 settembre 2013, n. 148, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Pisano), sentenza del 22 luglio 2011, n. 123.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 60 del 25 Maggio 2018 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Palermo, delibera del 05 Dicembre 2013 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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