L’estinzione per mancata riassunzione del procedimento sospeso o interrotto avanti al CNF

In mancanza di più specifica disciplina da parte dell’ordinamento professionale, ai giudizi dinanzi al CNF si applicano le norme ed i princìpi del codice di procedura civile, di talché si impone la dichiarazione d’ufficio di estinzione del procedimento sospeso o interrotto per mancata riassunzione dello stesso ex art. 305 cpc, da effettuarsi nel termine perentorio previsto dall’art. 295 cpc, ovvero tre mesi oltre eventuale sospensione feriale.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Giraudo), sentenza n. 163 del 26 agosto 2020

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Melogli), sentenza n. 162 del 26 agosto 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Brienza), sentenza n. 118 del 15 luglio 2020, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Gaziano, rel. Logrieco), sentenza n. 6 del 19 marzo 2019.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 163 del 26 Agosto 2020 (estinzione)
- Consiglio territoriale: COA Napoli, delibera del 21 Gennaio 2019
Giurisprudenza CNF

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