L’esposto disciplinare basato su prove (asseritamente) illecite

Il potere disciplinare è esercitabile d’ufficio e non presuppone un esposto, né un interesse dell’esponente; di conseguenza la procedibilità dell’azione disciplinare non è in alcun modo condizionata dall’asserita illegittimità delle modalità con cui l’esponente abbia documentato le condotte denunciate che potrebbe rilevare al più in sede di ammissione o valutazione delle prove (Nella specie, l’incolpato aveva eccepito l’inutilizzabilità dell’esposto perché basato su comunicazioni whatsapp con il cliente, che l’avvocato stesso aveva tuttavia confermato in sede disciplinare, ammettendone contenuto e provenienza).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Greco, rel. Secchi Tarugi), sentenza n. 139 dell’11 luglio 2023

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 139 del 11 Luglio 2023 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Trento, delibera del 11 Dicembre 2019 (censura)
abc, Giurisprudenza CNF

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