L’esponente non può impugnare al CNF la delibera di archiviazione del procedimento disciplinare

In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati e procuratori, l’art. 50 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 indica, come soggetti legittimati ad impugnare con ricorso davanti al Consiglio nazionale forense – introduttivo di una fase giurisdizionale – le decisioni in materia dei Consigli dell’ordine locale (nella specie una delibera di archiviazione), “l’interessato” – con ciò chiaramente facendo riferimento al solo professionista sottoposto a procedimento disciplinare – ed il P.M. presso la Corte d’appello; ne consegue che anche l’eventuale avvocato denunciante, il quale assuma di essere stato leso da un comportamento poco corretto tenuto nei suoi confronti dall’avvocato denunciato, non è legittimato al predetto ricorso, perchè privo della qualità di parte nel procedimento disciplinare, ferma restando la facoltà di rivolgersi al giudice civile o penale per far valere i propri interessi. (Nell’affermare detto principio, confermando il provvedimento impugnato, ma correggendone la motivazione, le S.U. hanno rilevato che il Consiglio Nazionale Forense avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso davanti ad esso promosso dall’avvocato denunciante, per difetto di legittimazione all’impugnazione, trattandosi di questione rilevabile d’ufficio in via pregiudiziale, anche in sede di legittimità). (Rigetta, Cons. Naz. Forense Roma, 19/10/2010)

Cassazione Civile, sez. Unite, 09 maggio 2011, n. 10070- Pres. VITTORIA Paolo- Est. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio- P.M. CENICCOLA Raffaele

Giurisprudenza Cassazione

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