L’esercizio di attività processuale dopo la morte della parte

L’esercizio di attività processuale anche dopo la morte della parte ha natura eccezionale in quanto finalizzata ad evitare l’insorgere di eventuali pregiudizi in danno agli aventi causa e non può in ogni caso prescindere da una compiuta informativa a favore di questi ultimi, sicché non può fondarsi su iniziative personali ed assunte in totale autonomia dal difensore.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza n. 245 del 18 dicembre 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 245 del 18 Dicembre 2020 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 24 Luglio 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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