Lecito riferire in giudizio, per necessità difensive, notizie riguardanti il collega avversario (purché attinenti alla causa)

Il deposito in giudizio di un esposto disciplinare contro il collega avversario non vìola il disposto di cui all’art. 42 ncdf (già 29 cdf), qualora abbia attinenza con i fatti di causa e costituisca un “rafforzativo” della bontà della propria tesi, secondo necessità difensive non sindacabili in sede deontologica (Nel caso di specie, il professionista aveva invocato la condanna di controparte ex art. 96 cpc, all’uopo allegando un esposto disciplinare nei confronti del collega avversario. Tale comportamento veniva quindi sanzionato dal COA di appartenenza, secondo cui la notizia dell’esistenza del procedimento disciplinare non era indispensabile alla difesa. La decisione veniva infine impugnata al CNF che, in applicazione del principio di cui in massima, ha accolto il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Picchioni), sentenza del 11 novembre 2015, n. 171

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 11 Novembre 2015 (accoglie) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: COA Trani, delibera del 16 Dicembre 2010 (censura)
Giurisprudenza CNF

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