Le udienze disciplinari di primo grado non sono pubbliche

Stante la natura amministrativa delle funzioni esercitate dai Consigli dell’Ordine in materia disciplinare e del relativo procedimento non sono applicabili le norme dettate in materia di funzioni e di procedimenti giurisdizionali, sicché appare manifestamente infondata la qlc dell’art. 42, comma 1 R.D. n. 34/37 nella parte in cui prevede che le adunanze del Consiglio dell’Ordine in sede disciplinare non sono pubbliche, in relazione agli articoli 3, 24 e 111 Cost.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Mariani Marini), sentenza del 22 dicembre 2014, n. 201

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 201 del 22 Dicembre 2014 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 06 Ottobre 2011 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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