Le quattro eccezioni al divieto di cancellazione dall’albo in pendenza di procedimento disciplinare

Il divieto di cancellazione dall’albo, elenco o registro forense dell’iscritto che sia sottoposto a procedimento disciplinare (artt. 17, co. 16, e 53 L. n. 247/2012, già art. 37, penultimo comma, RDL n. 1578/1933) è diretto ad evitare che l’iscritto stesso possa sottrarsi al procedimento disciplinare (atteso che con la cancellazione verrebbe meno il potere di supremazia speciale di cui gode l’Ordine nei soli confronti dei propri iscritti) ed opera dal giorno dell’invio degli atti al CDD fino alla definizione del procedimento stesso. Il divieto in parola non trova tuttavia applicazione nelle ipotesi di: a) mancanza ab origine di uno dei requisiti per l’iscrizione all’albo (art. 17, comma 12, L. n. 247/2012), b) sopravvenuta incompatibilità professionale ovvero successiva perdita dei requisiti di legge necessari per l’iscrizione (art. 17, commi 1 e 2, L. n. 247/2012), c) cessazione dell’esercizio dell’attività professionale in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente (art. 21 L. n. 247/2012); d) pensione di anzianità dell’iscritto (in virtù della copertura costituzionale del diritto alla previdenza sancito dall’art. 38 Cost. che prevale sulla disposizione dell’Ordinamento forense).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. Talerico), sentenza n. 335 del 27 dicembre 2023

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Scarano), sentenza n. 35 del 25 marzo 2023, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Napoli), sentenza n. 166 del 11 ottobre 2022, Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Corona), sentenza n. 269 del 31 dicembre 2021; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Cosimato), sentenza n. 229 del 28 dicembre 2021.
Sulla manifesta infondatezza della qlc della normativa in parola, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123 e, sull’esatta individuazione del momento iniziale di operatività del divieto in parola, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Savi), sentenza n. 207 del 30 dicembre 2019.
Inoltre, sul fatto che la cancellazione dall’albo dell’incolpato comporti l’estinzione dell’eventuale giudizio di gravame pendente dinanzi al CNF per sopravvenuta cessazione della materia del contendere con conseguente consolidamento del provvedimento impugnato, cfr. Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Laghi), sentenza n. 159 del 3 ottobre 2022 nonché Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Melogli, rel. Berti Arnoaldi Veli), sentenza n. 182 del 21 ottobre 2022.
Infine, sull’estensione del divieto in parola anche ai casi di trasferimento (presso altro COA o presso altra sezione dell’albo tenuto dallo stesso COA), i quali presuppongono comunque una cancellazione appunto finalizzata al trasferimento stesso, confronta per tutte:
1) per il divieto di trasferimento dell’iscritto presso altro COA, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Picchioni), sentenza del 23 settembre 2017, n. 123;
2) per il divieto di trasferimento dell’iscritto dalla sezione speciale dell’albo alla sezione ordinaria dello stesso, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Savi), sentenza del 21 novembre 2017, n. 182.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 335 del 27 Dicembre 2023 (estinzione) (assoluzione)
- Consiglio territoriale: CDD Milano, delibera n. 1000 del 23 Luglio 2021 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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