Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 cdf, già art. 20 codice previgente), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Napoli), sentenza n. 72 del 24 giugno 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 72 del 24 Giugno 2020 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Bologna, delibera del 04 Ottobre 2016 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 11419 del 30 Aprile 2021 (respinge)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment