Le espressioni sconvenienti od offensive non sono scriminate dalla provocazione altrui

L’avvocato ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione, con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione e deve in ogni caso astenersi dal pronunciare espressioni sconvenienti od offensive (art. 52 ncdf, già 20 c.d.f.), la cui rilevanza deontologica non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più, rileva ai soli fini della determinazione della sanzione (Nel caso di specie, il professionista veniva convocato presso il proprio COA per un tentativo di conciliazione con un Collega, del quale ultimo in quella sede dichiarava: “non sa cosa sia la deontologia – sta indegnamente nel Palazzo di Giustizia”. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Tinelli), sentenza del 2 maggio 2016, n. 107

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Gaziano), sentenza del 14 aprile 2016, n. 81, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Neri), sentenza del 11 giugno 2015, n. 81, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Damascelli), sentenza del 20 aprile 2015, n. 61; Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Damascelli), sentenza del 14 marzo 2015, n. 54.
In sede di Legittimità cfr. per tutte, in senso conforme, Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Mammone), SS.UU, sentenza n. 11370 del 31 maggio 2016.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 107 del 02 Maggio 2016 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 08 Aprile 2013 (censura)
Giurisprudenza CNF

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