Le due condizioni per assumere un incarico contro un ex cliente

Ai sensi dell’art. 68 ncdf (già art. 51 cdf), l’incarico -giudiziale o stragiudiziale- contro un ex cliente è ammesso in presenza di due condizioni: a) che sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale; b) che l’oggetto dell’incarico sia estraneo a quello in precedenza espletato.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 6 novembre 2017, n. 157

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 157 del 06 Novembre 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Vicenza, delibera del 28 Luglio 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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