Le condizioni di indigenza non bastano a giustificare la rimessione in termini

La rimessione in termini (art. 153 co. 2 cpc, già art. 184 bis cpc) presuppone la prova di una causa di forza maggiore o caso fortuito, che non può di per sè ritenersi integrata dall’allegazione di uno stato di indigenza (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso per la sospensione della sentenza CNF n. 125/2015).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Nappi), SS.UU, ordinanza n. 10926 del 26 maggio 2016

Giurisprudenza Cassazione

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