L’avvocato sospeso non può difendersi in proprio davanti al CNF (né in Cassazione)

Nel giudizio dinanzi al Consiglio nazionale forense adito contro il diniego della revoca della sospensione dall’esercizio della professione forense pronunciato dal Consiglio dell’Ordine non è consentita la difesa personale svolta dall’avvocato che sia stato sospeso a tempo indeterminato dall’esercizio della professione, difettando in tal caso il requisito indispensabile dello “ius postulandi”, la cui mancanza è rilevabile d’ufficio.

Cassazione Civile, sentenza del 08 agosto 2001, n. 10956, sez. U- Pres. Vessia A- Rel. Sabatini F- P.M. Dettori P (conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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