L’avvocato non può subordinare all’incasso del proprio compenso la consegna del denaro spettante al cliente

L’Avvocato non può condizionare il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa, al riconoscimento delle proprie competenze, a meno che la medesima non vi consenta espressamente, con dichiarazione specifica e dettagliata, ovvero si tratti di somme che il difensore stesso abbia anticipato a titolo di spese vive, purché ne dia immediata comunicazione all’assistito.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Calabrò), sentenza del 10 maggio 2017, n. 58

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 58 del 10 Maggio 2017 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 16 Giugno 2014 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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