L’avvocato non può ricevere né mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro legale

Costituisce comportamento deontologicamente scorretto prendere accordi diretti con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega (art. 27 cdf, ora art. 41 ncdf). Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito. Tale precetto deontologico si riferisce alla intera “assistenza” da parte del legale di controparte a quest’ultima, che (in assenza di revoca o nomina di altro difensore) deve ritenersi estesa anche alle attività immediatamente successive e dipendenti dalla decisione giudiziaria, ancorché il mandato ad litem conferito dal difensore della controparte abbia cessato la sua funzione con la conclusione del grado del processo (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima è stata inflitta la sanzione dell’avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza n. 17 del 23 aprile 2019

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 17 del 23 Aprile 2019 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Verona, delibera del 24 Maggio 2013 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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