L’avvocato non può prestare la propria scienza per scopi illeciti

L’avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita o si inserisca comunque in contesto di tal genere.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Morlino, rel. Borsacchi), sentenza del 12 dicembre 2013, n. 210

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 210 del 12 Dicembre 2013 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Piacenza, delibera del 29 Novembre 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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