L’avvocato non può impugnare in proprio in Cassazione la sentenza CNF che lo sospende dall’albo

L’avvocato, cui il consiglio nazionale forense – con decisione che è immediatamente esecutiva (salva la sospensione ad opera delle Sezioni unite della Corte di Cassazione) – abbia inflitto una sanzione disciplinare che lo priva, definitivamente o temporaneamente, dell’esercizio della professione forense, non può sottoscrivere (personalmente) il ricorso per cassazione avverso la decisione anzidetta, conseguendone in caso contrario l’inammissibilità di tale impugnazione.

Cassazione Civile, sentenza del 03 maggio 1993, n. 5092, sez. U- Pres. Ruperto C- Rel. Carbone V- P.M. Morozzo Della Rocca F (Diff)

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Cassazione Civile, sentenza del 29 marzo 1994, n. 3074.

Giurisprudenza Cassazione

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