L’avvocato non può esporre i propri clienti in vetrina

Lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone, sicché, qualora l’ufficio si trovi a pian terreno sul fronte strada, porte e finestre devono essere schermati o riparati dalla vista dei passanti.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Salazar, Rel. Sica), sentenza del 13 marzo 2013, n. 37
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (Pres. Alpa, Rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 37 del 13 Marzo 2013 (accoglie) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 02 Febbraio 2009 (censura)
Giurisprudenza CNF

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