L’avvocato non può contattare né ricevere la controparte senza il consenso del collega avversario

Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante l’avvocato che, senza avvisare il collega difensore, contatti direttamente la controparte invitandola ad una incontro per la definizione della controversia, riceva la parte nel proprio studio senza la presenza del difensore e non avvisi il collega dell’accordo transattivo raggiunto dalle parti stesse in sua presenza o che intrattenga rapporti diretti di corrispondenza con la controparte assistita da altro legale, senza indirizzare a quest’ultimo copia della stessa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Orlando), sentenza del 14 aprile 2016, n. 79

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Del Paggio), sentenza del 20 aprile 2012, n. 60.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 79 del 14 Aprile 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Torino, delibera del 10 Marzo 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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