L’avvocato non può concordare la remissione della querela direttamente con la controparte che sappia assistita da altro legale

Costituisce comportamento deontologicamente scorretto accordarsi o mettersi in contatto diretto con la controparte, quando sia noto che la stessa è assistita da altro collega ai sensi dell’art. 41 ncdf (già art. 27 cod. prev.), la cui ratio è quella di tutelare la fondamentale funzione della difesa e della presenza dell’avvocato in ogni fase del rapporto professionale. Tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi in cui la controparte si impegni ad avvertire il proprio difensore o, addirittura, affermi di averlo già avvertito (Nel caso di specie, all’insaputa del collega avversario, l’avvocato aveva concordato direttamente con la controparte la rimessione della querela, e successivamente la aveva altresì accompagnata personalmente dai Carabinieri per la relativa formalizzazione. In applicazione del principio di cui in massima, accogliendo il ricorso proposto -limitatamente alla sanzione- dal Procuratore della Repubblica avverso la decisione della sospensione disciplinare di un mese comminata all’incolpato dal Consiglio territoriale, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per la durata di mesi due).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Logrieco), sentenza del 10 luglio 2017, n. 87

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 87 del 10 Luglio 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 06 Ottobre 2014 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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