L’avvocato non ha l’obbligo deontologico di riscontrare o ricevere comunicazioni di cancelleria eseguite con modalità irrituali

L’avvocato non ha l’obbligo deontologico di riscontrare o ricevere comunicazioni di cancelleria eseguite con modalità irrituali (Nel caso di specie, il professionista era stato sanzionato disciplinarmente in primo grado per non aver assecondato la “preghiera” dell’ufficio di ritrasmettere un messaggio a conferma della ricezione del fax di avviso della conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha annullato la sanzione).

Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Amadei), sentenza del 1° giugno 2017, n. 70

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. Mascherin, rel. Caia), sentenza del 30 dicembre 2016, n. 376.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 70 del 01 Giugno 2017 (accoglie)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 10 Giugno 2013 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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