L’Avvocato non ha il diritto di ritenzione (degli originali) degli atti e dei documenti di causa, tanto meno per ottenere il pagamento dei propri compensi

Incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Losurdo), sentenza del 28 dicembre 2017, n. 257

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 257 del 28 Dicembre 2017 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Venezia, delibera del 26 Febbraio 2014 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

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