L’Avvocato non ha il diritto di ritenzione (degli originali) degli atti e dei documenti di causa, tanto meno per ottenere il pagamento dei propri compensi

Incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Baffa), sentenza n. 155 del 5 agosto 2020

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 155 del 05 Agosto 2020 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Salerno, delibera del 15 Febbraio 2017 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 7336 del 16 Marzo 2021 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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