L’Avvocato non ha il diritto di ritenzione (degli originali) degli atti e dei documenti di causa, tanto meno per ottenere il pagamento dei propri compensi

Incorre in un illecito disciplinare l’avvocato che ometta di restituire tutta la documentazione, di cui sia venuto in possesso nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, al cliente, anche qualora questi non paghi le sue spese legali; né l’obbligo di consegna può ritenersi assolto con la semplice messa a disposizione della documentazione richiesta se, di fatto, ne è stata impedita la materiale apprensione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Brienza), sentenza n. 171 del 24 Settembre 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 171 del 24 Settembre 2021 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 6 del 31 Marzo 2018 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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