L’avvocato non cassazionista può impugnare in proprio le sentenze del CNF

Con riguardo a pronuncia in materia disciplinare resa dal consiglio nazionale forense a carico di avvocato, deve riconoscersi a quest’ultimo la facoltà di sottoscrivere personalmente il ricorso alle sezioni unite della suprema corte (oltre che di partecipare alla discussione orale), pur in difetto di iscrizione nell’apposito albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori, ai sensi degli artt. 66 e 67 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, i quali integrano disposizioni speciali rispetto all’art. 365 cod. proc. civ. (legittimamente emanate alla stregua dell’ordinamento dell’epoca, in base alla delega conferita dall’art. 101 del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578.

Cassazione Civile, sentenza del 09 ottobre 1990, n. 9913, sez. U- Pres. GRANATA R- Rel. FANELLI O- P.M. PAOLUCCI P (DIFF)

NOTA:
In senso conforme (oltre a Cassazione Civile, sentenza del 13 febbraio 2008, n. 3396; Cassazione Civile, sentenza del 05 maggio 2003, n. 06765; Cassazione Civile, sentenza del 20 ottobre 1995, n. 10940; Cassazione Civile, sentenza del 28 dicembre 1994, n. 11227), tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Ricciardi, rel. Gazzara), sentenza del 28 dicembre 1992, n. 120. Contra, Cassazione Civile, sentenza del 14 maggio 1987, n. 4448 (Pres. ZUCCONI GALLI FONSECA – Rel. VERCELLONE), secondo cui “Il ricorso per cassazione avverso le decisioni del consiglio nazionale forense, in quanto soggetto alle ordinarie regole del giudizio di legittimità, non può essere proposto personalmente dall’interessato, ove non iscritto all’apposito albo degli avvocati abilitati al patrocinio davanti alla suprema corte”.

Giurisprudenza Cassazione

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