L’avvocato ha (tuttora) l’obbligo di riscontrare, seppur negativamente, la richiesta di chiarimenti rivoltagli dal COA

Ai sensi dell’art. 24 del codice deontologico, l’avvocato non ha (più) l’obbligo di esporre i fatti e le giustificazioni, ovvero a fornire le proprie difese al COA, ma è comunque tenuto al riscontro, ovvero a rispondere, seppur in forma negativa, all’invito di chiarimenti rivoltogli, così non sottraendosi al dovere di collaborazione e a quello di rispetto dell’autorità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), sentenza del 16 aprile 2014, n. 57
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Morlino), sentenza del 27 maggio 2013, n. 78; Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. PErfetti, rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 61; Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Morlino), sentenza del 20 aprile 2012, n. 63.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 57 del 16 Aprile 2014 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Milano, delibera del 17 Ottobre 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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