L’avvocato dipendente di una unità sanitaria locale

L’avvocato dipendente da una unità sanitaria locale, presso la quale non esista un ufficio legale strutturato secondo le previsioni di cui agli artt. 30, 31 e 32 del D.P.R. 7 settembre 1984 n. 821, non ha diritto all’iscrizione nell’elenco speciale annesso all’albo professionale, atteso che il citato D.P.R., nel dare compiuta sistemazione (a scioglimento della riserva contenuta nell’art. 63 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761) al personale incaricato della cosiddetta attività legale, non ha legittimato alcuna eccezione al principio dettato dall’art. 3, penultimo comma, lett. b), del R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), per il quale la compatibilità dell’esercizio della libera professione (in ordine alle cause ed agli affari propri di quegli enti) con l’esistenza di un rapporto d’impiego presso uno degli enti di cui al secondo comma dello stesso articolo è subordinata all’inserimento del professionista in autonomi “uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti” medesimi.

Cassazione Civile, sentenza del 10 maggio 1993, n. 5331, sez. U- Pres. Bile F- Rel. Longo GE- P.M. Aloisi M (Diff)

Giurisprudenza Cassazione

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