L’assunzione di incarico professionale contro il proprio precedente cliente

Integra certamente la violazione dei doveri di lealtà, di correttezza e di fedeltà ex artt. 5, 6, 7 c.d.f. nei confronti della parte assistita, configurando altresì l’illecito deontologico previsto dal successivo art. 51, la condotta del professionista che in seguito alla dismissione del mandato – indipendentemente dal fatto che questa sia dovuta a revoca o rinuncia – assuma un mandato professionale contro il proprio precedente cliente, tanto più quando il nuovo incarico sia inerente al medesimo procedimento nel quale il difensore abbia assistito un’altra parte, che abbia un interesse confliggente con quello del nuovo assistito.

Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Perfetti, Rel. Tacchini), sentenza del 13 marzo 2013, n. 35

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 35 del 13 Marzo 2013 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: COA Trento, delibera del 26 Ottobre 2009 (avvertimento)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment