L’assunzione all’Ufficio del processo è incompatibile con l’esercizio della professione forense

L’assunzione dell’avvocato alle dipendenze dell’ufficio del processo configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica, e ciò a prescidere da una richiesta in tal senso dell’iscritto nonché da eventuali altre figure professionali pure ammesse a concorrere per tale posizione per le quali la sospensione d’ufficio non sia prevista, peraltro a nulla rilevando l’eventuale affidamento che l’iscritto avesse fatto, all’atto della partecipazione alla procedura concorsuale e fino all’assunzione, di non subire la sospensione d’ufficio dall’esercizio della professione.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Corona, rel. Sorbi), sentenza n. 244 del 3 dicembre 2022

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 244 del 03 Dicembre 2022 (respinge) (cancellazione amm.va)
- Consiglio territoriale: COA Foggia, delibera (cancellazione amm.va)
Giurisprudenza CNF

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