L’assenza di danno non costituisce “scriminante” dell’illecito disciplinare

L’illecito disciplinare si configura indipendentemente dalla produzione e dall’entità del danno subìto dal cliente a seguito della condotta illecita posto che il fine del procedimento disciplinare è quello di salvaguardare il decoro e la dignità dell’intera classe forense mediante la repressione di ogni condotta che sia contraria ai doveri imposti dalla legge.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Pisano), sentenza del 10 giugno 2014, n. 83

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 83 del 10 Giugno 2014 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Genova, delibera del 22 Settembre 2011 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

Related Articles

0 Comment