L’appropriazione indebita non è scriminata da asserite difficoltà economiche dell’incolpato

L’asserito stato di bisogno non scrimina la rilevanza deontologica né attenua la sanzione disciplinare per l’indebita appropriazione di somme altrui, tantopiù in mancanza di resipiscenza e di restituzione integrale del maltolto. Tuttavia, nel doveroso giudizio di bilanciamento di tutti i peculiari aspetti della vicenda, deve essere tenuta nella dovuta considerazione l’esistenza dei gravi problemi economico-familiari dell’incolpato il quale abbia agito in stato di bisogno e di gravi difficoltà economiche non dipendenti da fatto volontario o vita dissoluta, con conseguente valutazione della sanzione da irrogare in termini di non estrema gravità.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Di Giovanni, rel. Standoli), sentenza n. 122 del 13 giugno 2023

NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Stoppani, rel. Di Maggio), sentenza n. 267 del 31 dicembre 2021.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 122 del 13 Giugno 2022 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: CDD Firenze, delibera del 17 Dicembre 2021 (radiazione)
Giurisprudenza CNF

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