L’appropriazione indebita di somme incassate per conto del cliente

L’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto ed a fornirgli comunque, senza necessità di particolari inviti e richieste, il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione della obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto del cliente, quando manchi il consenso di questi (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione della sospensione disciplinare di tre mesi).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Gaziano), sentenza del 4 aprile 2017, n. 38

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Picchioni, rel. Salazar), sentenza del 31 dicembre 2016, n. 401, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Pisano), sentenza del 19 dicembre 2014, n. 191, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 17 luglio 2013, n. 98.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 38 del 03 Aprile 2017 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lucera, delibera del 18 Dicembre 2013 (sospensione)
Giurisprudenza CNF

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