La sentenza penale di condanna, divenuta definitiva ex art. 653 c.p.p., ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all’affermazione che l’incolpato lo ha commesso; mentre al consiglio dell’ordine residua solo la valutazione della rilevanza disciplinare dei fatti stessi.
Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. Vermiglio, Rel. Picchioni), sentenza del 2 marzo 2012, n. 45
Classificazione
- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 45 del 02 Marzo 2012 (respinge) (cancellazione)- Consiglio territoriale: COA Prato, delibera del 21 Luglio 2010 (cancellazione)
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