Gli uffici legali istituiti presso enti pubblici aventi natura di società per azioni

In tema di esercizio della professione forense, l’art. 3 del Regio Decreto – legge 27 novembre 1933, n. 1578, dopo aver stabilito che l’esercizio della professione di avvocato è incompatibile con qualunque impiego od ufficio retribuito, anche alle dipendenze di qualsiasi Amministrazione o istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Province e dei Comuni, stabilisce però che, in queste ultime ipotesi, possono essere iscritti nell’elenco speciale annesso all’albo gli avvocati degli uffici legali istituiti, sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo, presso tali enti, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell’ente presso il quale prestano la loro opera. A tale riguardo, la qualificazione di un ente come società di capitali non è di per sè sufficiente ad escludere la natura di istituzione pubblica – e, quindi, ad impedire l’iscrizione nell’apposito albo speciale dell’avvocato operante presso l’ufficio legale istituito presso detto ente, – dovendo procedersi ad una valutazione in concreto, caso per caso, sicchè la natura d’istituzione pubblica è configurabile allorchè la detta società, le cui azioni siano possedute prevalentemente, se non esclusivamente, da un ente pubblico, costituisca lo strumento per la gestione di un servizio pubblico e quindi faccia parte di una nozione allargata di pubblica amministrazione. (Enunciando il principio di cui in massima, le Sezioni Unite hanno confermato la decisione del Consiglio nazionale forense, la quale aveva accolto l’istanza di iscrizione nell’elenco speciale di un avvocato, che aveva instaurato un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’Azienda Municipale Ambiente – AMA SpA – di Roma, sottolineando che detta società, interamente partecipata dal Comune, costituiva “longa manus” dell’ente territoriale per la gestione di un servizio pubblico finanziato con entrate di natura pubblicistica, quali la tassa – ora tariffa – per la raccolta dei rifiuti).

Cassazione Civile, sentenza del 3 maggio 2005, n. 9096, sez. U- Pres. Carbone V- Rel. Cicala M- P.M. Gambardella V (Conf.)

Giurisprudenza Cassazione

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