La violazione dell’obbligo formativo è scriminata dallo stato di necessità (che va però provato e non meramente affermato)

Lo stato di necessità conseguente a grave malattia, propria o di un proprio familiare, esclude rilevanza disciplinare alla violazione dell’obbligo di formazione continua, di cui pertanto costituisce scriminante pur in mancanza di una previa richiesta o concessione di esonero ex art. 15 Reg. CNF n. 6/2014. Tuttavia, tale causa scriminante non ricorre allorché sia meramente affermata, ovvero rimasta priva di ogni riscontro documentale o probatorio (Nel caso di specie l’avvocato aveva impugnato la sanzione disciplinare irrogatagli per non aver maturato i previsti crediti formativi, asserendo di non aver assolto l’obbligo in parola per la necessità di assistenza della madre gravemente malata. Il CNF, rilevato che tale addotta giustificazione è poi rimasta priva di qualsivoglia riscontro, ha rigettato il ricorso).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Napoli, rel. D’Agostino), sentenza n. 120 del 3 aprile 2024

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 120 del 03 Aprile 2024 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Torino, delibera del 14 Ottobre 2022 (avvertimento)
abc, Giurisprudenza CNF

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