La violazione delle norme del codice deontologico forense non è ex se deducibile in sede di legittimità

Le norme del codice disciplinare forense costituiscono fonti normative integrative del precetto legislativo. Esse hanno dunque, per un verso, natura normativa (si consideri che dopo l’emanazione da parte del CNF, il codice disciplinare viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), per l’altro la loro precettività non è autosufficiente, in quanto è proiezione della norma legislativa che ne costituisce la fonte (artt. 3, 35, comma 1, lett. d e 65, comma 5, legge n. 247 del 2012). Conseguentemente, assunta in modo solipsistico, la disposizione del codice deontologico costituisce atto privo della forza di legge, derivando tale forza solo all’integrazione del precetto legislativo. Ne deriva che la violazione di tali regole non è ex se deducibile in sede di legittimità ma solo in rapporto alle norme della Legge professionale di cui fossero proiezione.

Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Patti), SS.UU, sentenza n. 11675 del 11 aprile 2022

NOTA:
In arg. cfr. pure, Corte di Cassazione (pres. Virgilio, rel. Scoditti), SS.UU, sentenza n. 7501 del 8 marzo 2022, che, per le medesime ragioni, ha ritenuto inammissibile la qlc delle norme del codice deontologico forense.

Giurisprudenza Cassazione

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