La verbalizzazione d’udienza non fedele ai fatti

L’avvocato che si presti alla verbalizzazione d’udienza ha sempre il dovere di fedele trascrizione, costituendo grave illecito deontologico -che compromette pure il rapporto di fiducia tra magistrati e difensori- un intervento sul testo dettato dal giudice senza alcuna esplicita autorizzazione dello stesso, specie in sede di assunzione testimoniale (Nel caso di specie, il professionista aveva aggiunto al verbale la frase “Ma non ricordo bene” attribuendola ad un teste quando questo si era già allontanato dall’aula. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio della professione per mesi tre).

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Logrieco, rel. Esposito), sentenza del 25 luglio 2016, n. 231

NOTA:
Corte di Cassazione, ordinanza n. 6967 del 17 marzo 2017  ha respinto l’istanza di sospensione cautelare della sentenza di cui in massima.

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 231 del 25 Luglio 2016 (respinge) (sospensione)
- Consiglio territoriale: COA Lecco, delibera del 08 Novembre 2013 (sospensione)
- Decisione correlata: Corte di Cassazione n. 31108 del 28 Dicembre 2017 (respinge)
Giurisprudenza CNF

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