La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

Al fine di integrare l’illecito disciplinare sotto il profilo soggettivo è sufficiente l’elemento psicologico della suità della condotta inteso come volontà consapevole dell’atto che si compie, giacché ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, dolo generico e specifico, essendo sufficiente la volontarietà con la quale l’atto deontologicamente scorretto è stato compiuto.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Patelli), sentenza n. 26 del 20 febbraio 2021

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 26 del 20 Febbraio 2021 (respinge) (avvertimento)
- Consiglio territoriale: CDD Venezia, delibera n. 12 del 04 Maggio 2017 (censura)
Giurisprudenza CNF

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