La suitas, quale elemento soggettivo (sufficiente) dell’illecito disciplinare

Per la configurabilità dell’illecito disciplinare sotto il profilo dell’elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, dal momento che il professionista, essendo in possesso delle necessarie conoscenze giuridiche per prevenire ed evitare, in presenza di vicende non dovute a caso fortuito o forza maggiore, le conseguenze del suo comportamento, ben può rappresentarsi le stesse conseguenze. Per integrare l’elemento psicologico è infatti sufficiente l’elemento della suità della condotta, intesa come volontà consapevole dell’atto che si compie.

Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Grimaldi, rel. Pisano), sentenza del 29 dicembre 2014, n. 214

NOTA:
In senso conforme, tra le altre, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Florio), sentenza del 18 marzo 2014, n. 29

Classificazione

- Decisione: Consiglio Nazionale Forense, sentenza n. 214 del 29 Dicembre 2014 (respinge) (censura)
- Consiglio territoriale: COA Roma, delibera del 22 Giugno 2010 (censura)
Giurisprudenza CNF

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